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| Definizione |
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Lo stage, o
tirocinio formativo e di orientamento nella terminologia
di legge, è un periodo di formazione "on the
job" presso un’azienda, che costituisce
un’occasione di conoscenza diretta del mondo del
lavoro oltre che di acquisizione di una specifica
professionalità.
Gli stage in Italia sono regolamentati dal D.M. 25 marzo
1998 n° 142 che chiarisce ambiti e modalità
applicative della legge 196 del 24 giugno 1997 art.18 (Treu).
La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti
gli aspetti connessi all’attivazione di uno stage,
chiarisce che la finalità è quella di "realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito
dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro".
Il processo di stage richiede l’incontro di tre
soggetti: il tirocinante, l’azienda, l’ente
promotore (che costituisce il "motore" in
grado di guidare il processo dello stage e di garantirne
il buon funzionamento).
Lo stage non è considerato rapporto di lavoro
subordinato e quindi non comporta l’obbligo di
retribuzione da parte dell’azienda, né quello
previdenziale. A discrezione dell’ente promotore o
dell’azienda è possibile un rimborso spese. I
soggetti promotori devono invece obbligatoriamente
provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e presso una
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi.
Lo stage si rivolge a diverse categorie. I principali
destinatari sono gli studenti che frequentano la scuola
secondaria, l’Università o corsi di qualifica e
specializzazione, nonché i neodiplomati e i
neolaureati.
La durata di uno stage varia a seconda delle tipologie
dei soggetti. Per gli studenti che frequentano la scuola
secondaria: massimo 4 mesi. Per i lavoratori inoccupati
o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli
allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli
studenti che frequentano attività formative post
diploma o post laurea: massimo 6 mesi. Per gli studenti
universitari o laureati da non più di diciotto mesi,
per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o
scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi
successivi il termine degli studi, per le persone
svantaggiate: massimo 12 mesi. Per i portatori di
handicap: massimo 24 mesi.
Lo stage viene attivato sulla base di apposite
Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e
l’azienda ospitante. L’azienda allega alla
Convenzione un progetto formativo che contiene
indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di
lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi,
modalità, facilitazioni, obblighi e impegni.
Gli Enti che possono promuovere stage sono molti:
Agenzie regionali per l’impiego; Strutture di
collocamento individuate dalle Regioni; Università e
istituti di istruzione universitaria; Provveditorati
agli studi; Scuole statali e non statali che rilasciano
titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di
formazione e/o orientamento o centri a partecipazione
pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la
Provincia (come ad esempio gli enti organizzatori di
corsi FSE); Comunità terapeutiche e cooperative
sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili
gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro
specificatamente autorizzati dalla Regione.
Al termine dello stage l’azienda può rilasciare al
tirocinante una dichiarazione sulle competenze
acquisite, utile ad arricchirne il curriculum
professionale. |
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