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R.
In Italia il mercato degli head hunter è
regolamentato da una rigida normativa.
Il regime di autorizzazione e di accreditamento
è riassunto dal dal Dlgs.
276/03
In particolare gli operatori vengono definiti
come “soggetti che svolgono attività di
consulenza per le direzioni aziendali, al fine
di risolvere una specifica esigenza
dell'organizzazione del committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o più posizioni lavorative in
seno all'organizzazione medesima”.
Nello specifico l’attività di tali operatori
si realizza attraverso:
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- l'analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
- l' individuazione e definizione delle esigenze della
stessa;
- la definizione del profilo di competenze e di capacità
della candidatura ideale;
- la pianificazione e la realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
- la valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
- la formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
- la progettazione e l'erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- l'assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
- la verifica e la valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.
Definizione tratta da: [Dlgs. 276/03, art. 2,comma 1, lettera c]
Requisiti giuridici e finanziari:
Per iscriversi all’Albo delle Agenzie per il lavoro ed ottenere l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro a svolgere l’attività di intermediazione è richiesto:
- costituzione dell’Agenzia nella forma di Società di capitali o cooperativa o consorzio di cooperative;
- sede legale o dipendenza nel territorio italiano o di altro stato membro della U.E.;
- disponibilità di uffici idonei e presenza di competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali;
- assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari;
- interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro ed invio all’autorità concedente di ogni informazione strategica;
- organizzazione delle agenzie polifunzionali in distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica;
- rispetto del diritto dei lavoratori alla diffusione dei dei propri dati nell’ambito da essi stessi indicati.
... inoltre è richiesto:
- l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- l’indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Questa regolamentazione è generale e racchiude nel suo complesso tutti gli operatori del settore iscrivibili alla sezione IV dell'albo nazionale, ovvero quella degli operatori nella Ricerca e Selezione del Personale.
In realtà gli HH puri sono solamente una minima parte. Indicativamente sono operative in Italia una trentina di soggetti autorizzati legalmente. |