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| Agenzie
per il Lavoro |
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Le Agenzie per il lavoro sono soggetti in possesso di autorizzazione dello Stato che svolgono attività di:
- somministrazione di lavoro
- intermediazione
- ricerca e selezione del personale
- supporto alla ricollocazione professionale
È inoltre previsto un processo di accreditamento da parte delle Regioni che consente alla Agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l'impiego.
Le Agenzie per il Lavoro che vengono autorizzate o accreditate devono essere iscritte a un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Albo è suddiviso in cinque sezioni: una per ogni tipo di attività che può essere svolta.
L'obiettivo è quello di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti che garantiscano la trasparenza del mercato e offrano nuove opportunità di inserimento professionale ai disoccupati e a quanti in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli.
REQUISITI GENERALI
Per essere autorizzate, le Agenzie devono possedere alcuni requisiti:
sede nel territorio italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea
disponibilità di uffici idonei allo svolgimento dell'attività
adeguate competenze professionali degli operatori
rispetto delle disposizioni sulla tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati
assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza e soci accomandatari
interconnessione con la borsa continua del lavoro attraverso il raccordo con uno o più nodi e invio alle autorità competenti delle informazioni rilevanti per il mercato del lavoro
TIPOLOGIE
Le Agenzie del lavoro si distinguono a seconda dell'attività che sono autorizzate a svolgere:
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE si distinguono in:
agenzie generaliste abilitate alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e a tempo indeterminato
agenzie specialistiche abilitate a svolgere somministrazione a tempo indeterminato esclusivamente per le attività consentite
Le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Per ottenere l'autorizzazione, entrambe le tipologie di agenzie di somministrazione devono possedere requisiti specifici. Devono inoltre versare dei contributi ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati.
AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche le Agenzie di intermediazione devono possedere alcuni requisiti specifici, tra i quali avere un capitale versato di almeno 50 mila euro e operare sul territorio nazionale in almeno quattro regioni. Iscritte nell'apposita sezione dell'Albo, sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale.
AGENZIE DI SELEZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche le Agenzie di selezione devono possedere alcuni requisiti specifici come avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro.
AGENZIE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE: oltre ai requisiti generali, per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ricollocazione del personale, queste Agenzie devono avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro e l'indicazione dell'attività di supporto alla ricollocazione come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
ATTUAZIONE
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003 ha definito i criteri e le procedure per l'autorizzazione delle Agenzie per il lavoro. È seguito il decreto del 5 maggio 2004 che ha stabilito i requisiti minimi per la valutazione dell'idoneità dei locali e dell'adeguatezza delle competenze professionali. Le Agenzie che intendono essere autorizzate devono farne richiesta alla Direzione Generale per l'Impiego utilizzando l'apposita modulistica. Seguiranno altri decreti tra cui uno relativo alle modalità di trattamento dei dati personali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 276/2003, artt. 3-7
Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003
Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004
Circolare ministeriale 24 giugno 2004, n. 25
GLOSSARIO
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
Consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Consiste nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene realizzata mediante: raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo
ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE
Consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su specifico incarico del committente, anche in base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività
AUTORIZZAZIONE
Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita le Agenzie per il lavoro allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla collocazione professionale. È rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via provvisoria, contestualmente all'iscrizione all'Albo. Trascorsi due anni e verificata la correttezza nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato
ACCREDITAMENTO
Provvedimento adottato dalle Regioni, sentito il parere delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale determinati operatori pubblici e privati vengono riconosciuti idonei a fornire servizi per il mercato del lavoro regionale
ALBO INFORMATICO
È il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro. La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione
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